Approvato all’unanimità lo schema nuovo del Regolamento interno del Consiglio e la pdl, d’iniziativa di Cicala e altri, che modifica la L.R. n. 20/2018 sul sistema di elezione
Il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, l’atto amministrativo n. 159/2021, riguardante lo schema del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale adottato dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 23 febbraio 2021.
Il Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei propri organi interni, l'iniziativa delle leggi e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, le procedure di nomina, designazione, indirizzo e controllo, informazione e partecipazione, assicurando l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e i diritti dell'opposizione. “La proposta di nuovo Regolamento - viene precisato nella relazione di accompagnamento - tiene conto della necessità di porre rimedio con approfondimenti, integrazioni e precisazioni a problematiche e dubbi interpretativi che si sono via via presentati nel corso della legislatura”.
Rispetto al vigente Regolamento sono state apportate alcune modifiche e, tra queste, quella all’articolo 2 relativo alla “Cessazione dalla carica di Consigliere regionale”, definendo in maniera chiara la cessazione dello status di Consigliere e la sua eventuale sostituzione; all’articolo 6 “Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza”, che introduce come novità la disciplina con cui il Presidente, nella prima votazione, è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggiorana assoluta dei componenti; all’articolo 7 con il quale si disciplina la durata in carica dell’ufficio di Presidenza, prevedendo che i componenti dell’Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Il Regolamento vigente, invece, stabilisce che la durata sia di un anno. L’articolo 46 riscrive in maniera dettagliata la istituzione, la composizione e l’attività delle Commissioni di inchiesta sull’attività amministrativa della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti. Al termine dell’inchiesta la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, la quale è presentata al Consiglio che delibera sulla relazione finale entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.
Gli articoli 48 e 49 del nuovo Regolamento disciplinano il procedimento delle Commissioni in sede referente e redigente, illustrando in modo dettagliato le procedure che si devono osservare; l’articolo 68 completa la disposizione dell’articolo 44 dello Statuto regionale “La qualità delle leggi”, introducendo dettagliati principi da osservare nella fase di elaborazione delle norme, al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e certezza normativa. L’articolo 84 semplifica la disciplina della presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti, che devono essere presentati almeno 48 ore prima, nonché dei subemendamenti che devono essere presentati 24 ore prima. L’articolo 95 disciplina la validità delle sedute consiliari e il numero legale.
L’elemento di novità introdotto da questo articolo è la previsione con si stabilisce che il Presidente, se il Consiglio non è in numero legale, può sospendere la seduta e non sciogliere il Consiglio. L’articolo 115 introduce la disciplina della Sessione europea, la quale si svolge ogni anno, coinvolgendo la prima Commissione per la parte generale, e le altre per le relative competenze e si conclude con una seduta dell’Assemblea che approva una risoluzione di indirizzo alla Giunta sulla partecipazione della Regione alle politiche dell’Unione europea.
Sempre all’unanimità, l’Assemblea regionale ha approvato la pdl n. 191/2023 “Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali) d’iniziativa del consigliere Cicala, Baldassarre, Bellettieri, Coviello, Giorgetti, Braia e Polese. “La modifica - viene precisato nella relazione che accompagna il testo - si rende necessaria al fine di consentire la stipula dell’accordo con il ministero dell’Interno per ogni elezione riguardante il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale. L’articolo 22 vigente, infatti, potrebbe essere interpretato come norma transitoria relativa esclusivamente alle elezioni regionali immediatamente successive all’entrata in vigore della legge regionale del 20 agosto 2018, n. 20, in considerazione di due espressioni contenute nel comma 1: a) “entro 3 mesi dalla data di adozione della presente legge; b): “delle prossime elezioni regionali”.